Art. 99.
(Termini per l'adeguamento).

      1. I luoghi di lavoro comprendenti aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive già utilizzati prima del 30 giugno 2003

 

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devono essere adeguati entro il 30 giugno 2008 alle prescrizioni minime stabilite dal presente capo.
      2. Il datore di lavoro che procede a modifiche, ampliamenti o trasformazioni dei luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive prende i necessari provvedimenti per assicurarsi che tali modifiche, ampliamenti o trasformazioni rispondano ai requisiti minimi di cui al presente capo.